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formazione

Nota: le linee guida nazionali sono oggetto di aggiornamento ogni sei mesi, le seguenti faq seppure generalmente affidabili devono essere revisionate. Raccomandiamo quindi di verificarne la congruità consultando le linee guida inviate ad ogni iscritto via posta elettronica.

le seguenti Faq cercano di dare le prime semplici indicazioni e orientamenti in relazione all’aggiornamento e allo sviluppo professionale continuo, obbligatorio per esercitare al nostra professione.

Ogni Faq non può considerarsi completamente esaustiva ed ha un riferimento normativo, relativo al Regolamento ministeriale pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.17 del 15/09/2013 e alle relative Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale e a cui l’Ordine si attiene.

Dopo una prima lettura delle Faq, invitiamo gli iscritti a consultare con attenzione anche tali documenti, che l’Ordine offre disponibili on-line nella sezione dedicata alla normativa.

1 – sull’aggiornamento
e lo sviluppo professionale continuo

1.1
qual’è il periodo di attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo?
Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. Regolamento art.6 c.1

1.2
cos’è un credito formativo?
L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione. Regolamento art.6 c.2

1.3
quanti crediti formativi devo acquisire nel triennio?
L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 (60 nel primo triennio) crediti formativi professionali. Regolamento art.6 c.3

1.4
quanti crediti formativi devo acquisire in un anno?
Un minimo di 20 (10 nel primo triennio) crediti annuali. Linee Guida punto 4

1.5
posso scegliere autonomamente le attività da seguire?
L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Regolamento art.1 c.3

1.6
ci sono attività obbligatorie?
Almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno devono essere derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Regolamento art.6 c.3

1.7
devo sostenere delle spese per il mio aggiornamento e sviluppo professionale continuo?
Gli Ordini favoriscono l’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute. Linee Guida punto 1

2 – sull’attribuzione dei crediti formativi

2.1
posso organizzare autonomamente un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, attenendosi alle procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.Linee Guida punto 6.3

2.2
seguo un master/dottorato in Italia, è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, considerato che l’ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l’acquisizione di n° 15 crediti formativi per ogni anno di corso riconoscibili a posteriori dopo avere sostenuto l’esame finale. Linee Guida punto 5.3

2.3
faccio parte di un gruppo di lavoro/commissione dell’Ordine, è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, ad eccezione degli organi eletti, ai membri delle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali spetta 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4

2.4
sono un docente universitario (strutturato o a contratto), è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

No, i crediti formativi vengono attribuito solo per attività di docenza ad eventi formativi promossi dall’Ordine. Linee Guida punto 5.4

2.5
sono un insegnante (dipendente o supplente), è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

No, i crediti formativi vengono attribuito solo per attività di docenza ad eventi formativi promossi dall’Ordine. Linee Guida punto 5.4

2.6
sono un docente ai corsi di formazione non retribuito, è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, agli iscritti che svogono attività di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine spetta 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4

2.7
ho visitato una mostra d’architettura, è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, le visite documentate a mostre, fiere ed altri eventi assimilabili afferenti alle aree tematiche della formazione (Linee Guida punto 3) garantiscono 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.5

2.8
ho scritto un articolo/ho pubblicato un progetto, è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali garantiscono 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4

2.9
ho partecipato ad un viaggio di studio organizzato, è un’attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali garantiscono 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4

2.10
ho partecipato ad una attività formativa di un’altro Ordine territoriale, posso ottenere dei crediti formativi?

Si, gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate. Regolamento art.7 c.1

2.12
ho partecipato ad una attività formativa all’estero, posso ottenere dei crediti formativi?

Si, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. Linee Guida punto 6.5

3 – sugli esoneri

3.1
sono un professionista in maternità, posso essere esonerato?

Si, l’obbligo formativo viene ridotto di 20 CFP complessivi nel triennio. Linee Guida punto 7 lettera a)

3.2
sono un professionista che per almeno sei mesi interrompe la propria attività (malattia, infrotunio, assenza dall’Italia, altre cause di forza maggiore), posso essere esonerato?

Si, L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Linee Guida punto 7 lettere b) e c)

4 – sull’assenza dell’obbligo

4.1
sono un dipendente pubblico, è obbligatoria al formazione?

Si, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi. Linee Guida punto 5.6

4.2
non esercito la professione, è obbligatoria la formazione?

Si, la formazione è obbligatoria, sono oggetto di esonero, su richiesta motivata e documentata solo i casi indicati nelle Linee Guida al punto 7

4.3
sono un professore universitario iscritto nell’elenco speciale dell’Albo, è obbligatoria la formazione?

Si, la formazione è obbligatoria, sono oggetto di esonero, su richiesta motivata e documentata solo i casi indicati nelle Linee Guida al punto 7

4.4
sono un professionista che deve trascorre un lungo periodo all’estero, è obbligatoria la formazione?

No, se ciò presuppone l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7

4.5
seguo un master/dottorato in italia, è obbligatoria la formazione?

Si, la formazione è obbligatoria, sono oggetto di esonero, su richiesta motivata e documentata solo i casi indicati nelle Linee Guida al punto 7

4.6
seguo un master/dottorato all’estero, è obbligatoria la formazione?

No, se ciò presuppone l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7

4.7
ho più di 20 anni di iscrizione all’albo, è obbligatoria la formazione?

No, se è già stato compiuto il 70 anno di età. Linee Guida punto 7

4.8
ho più 70 anni di età, è obbligatoria la formazione?

No, se l’iscritto ha più di 20 anni di iscrizione all’albo. Linee Guida punto 7

5 – sulle sanzioni

5.1
non ho adempiuto all’obbligo di formazione, cosa comporta?

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Linee Guida punto 8

5.2
non ho adempiuto all’obbligo di formazione, come posso rimediare?

È prevista la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Linee Guida punto 8